Si è deciso di commentare la recente decisione della Corte di Cassazione Sez. V (del 25/10/2017 n. 49016), poiché assai attuale.
Numerose sono, infatti, le richieste che ci provengono dai Clienti circa l’utilizzabilità o meno nei giudizi, delle conversazioni telefoniche avvenute per il tramite dell’applicazione whatsapp.
E’ questo il punto finalmente affrontato in maniera sistematica dalla cennata sentenza.
Il caso di specie prendeva le mosse dagli atti persecutori posti in essere da un uomo in danno della sua ex fidanzata, la quale ultima aveva per l’appunto richiesto l’acquisizione probatoria delle conversazioni avvenute tramite whatsapp, dimostrative dell’intento persecutorio.
La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’appello, ritiene che le trascrizione delle conversazioni avvenute tramite whatsapp possano essere acquisite ex art. 234 comma 1 c.p.p., in quanto documenti che rappresentano e cristallizzano un fatto storico.
Ma l’utilizzabilità di tali trascrizione, continua la Corte, è subordinata all’acquisizione del supporto – telematico o figurativo contenente la registrazione – poiché la trascrizione della conversazione ha solo una funzione “riproduttiva” del contenuto della principale prova documentale.
E ciò anche per verificare l’affidabilità e l’integrità della prova stessa, mediante l’esame diretto sul supporto informatico.