Con la sentenza n. 1949 del 17 Gennaio scorso, la Sez.III penale della Cassazione si è pronunciata sulla delicata questione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. nell’ambito dei reati sessuali
La norma prevede, infatti, uno specifico aggravamento della pena se il reato è commesso con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di culto.
Ebbene,in conformità di altra precedente Cassazione, gli ermellini hanno ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata un sacerdote già minuto colpevole nei due precedenti giudizi di merito.
Nell’ambito dei reati di violenza sessuale, l’aggravante in parola, secondo la Cassazione, sussiste invero non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzione strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico».
Compiti tra i quali rientrano pertanto anche le attività ricreative e di aiuto psicologico ai fedeli, come nel caso di specie.