VIOLENZA SESSUALE E PROATITUZIONE: NESSUNA DIMINUZIONE DI PENA PER L'AGGRESSORE

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Il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3919 del 07/10/2016 ha stabilito che il reo non può usufruire di alcuna attenuante o beneficio sulla pena, eccependo la circostanza che la vittima della violenza sessuale è una prostituta.

Salutiamo con favore, seppur nell’ambito di una triste vicenda, la sentenza del Tribunale di Bari che, soprattutto in un momento storico come il nostro, troppe volte vede le donne “additate” come eventuali responsabili per le violenze subite, che spesso sfociano nel femminicidio.

Una sentenza di civiltà, prima ancora che di diritto, che forse in un Paese che si proclama civile non avrebbe avuto ragion d’essere. Ma certamente il Tribunale così pronunciando ha comunque mandato un messaggio chiaro e preciso: non sono previsti sconti quanto si lede la libertà sessuale di un’altra persona.

Nel caso affrontato, la vittima é una prostituta nigeriana, violentata da un uomo il quale, tratto in giudizio, tentava di far leva su tale circostanza per richiedere la non configurabilità del reato contestato e/o il riconoscimento della speciale attenuante della minore gravita del fatto prevista dall’art. 609 bis c.p.

Ma il Tribunale di Bari non è stato di questo avviso, precisando anzi che la  condotta di vita della persona offesa non rileva in termini di accertamento del fatto e della gravita dello stesso, poiché essa è solo espressione della libertà sessuale che viene riconosciuta e garantita a ciascuno.

 

 

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