L’11 Maggio scorso è stata approvata la nuova legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto la quale, dopo il maxi emendamento – consta di un solo articolo.
Vediamone i tratti salienti.
Le unioni civili, riservate a persone dello stesso sesso, trovano legittimazione negli artt. 2 e 3 della Costituzione quali formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo.
L’unione civile può essere contratta tra persone dello stesso sesso maggiorenni, innanzi l’ufficiale di stato civile, i quali possono scegliere un cognome comune (tra i loro) da utilizzare, anche anteponendolo o posponendolo al proprio. Non è previsto che le unioni civili siano celebrate pubblicamente, non devono essere precedute dalle tradizionali pubblicazioni, né viene data lettura degli articoli del codice civile e della dichiarazione di volersi prendere come marito moglie. Infine, a differenza dell’atto che attesta il matrimonio, il certificato relativo all’unione civile non deve necessariamente essere compilato immediatamente.
Con l’unione civile, i due soggetti contraggono una serie di diritti e doveri, tra cui:
la reciproca assistenza morale e materiale;
la contribuzione ai bisogni comuni;
l’indicazione di una comune residenza;
l’unicità del rapporto, poiché non si può essere contemporaneamente legati a più persone;
non è invece richiesto l’obbligo della reciproca fedeltà, su cui diversamente si fonda il matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale anche per le unioni legali è prevista come regola generale il regime della comunione, salvo diverso accordo e ad asse sono applicate tutte le disposizioni relative alla successione e alla reversibilità.
I componenti le unioni civili non possono, in quanto tali, adottare minorenni, neppure nella iniziale forma prevista della stepchild adoption; possono invece, come qualunque altro singolo cittadino, adottare singolarmente nei casi in cui la legge italiana lo preveda (ad esempio, l’adozione del maggiorenne).
Resta inteso però che, a norma dell’art. 294 c.c. il quale afferma che “Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano moglie e marito,”, i componenti le unioni civili non possono adottare entrambi la stessa persona ed aggirare così il divieto posto.
Infine, per le unioni civili non è prevista la separazione personale, operando per esse automaticamente il divorzio: i soggetti effettuano una dichiarazioni di voler sciogliere l’unione civile innanzi l’ufficiale di stato civile e decorsi tre mesi procedono direttamente al divorzio.
La nuova legge prevede, poi, l’istituto della convivenza di fatto, fra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, le quali decidendo di non contrarre matrimonio, possono sottoscrivere contratti di convivenza, davanti ad un notaio o ad un avvocato.
Trattasi di un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali a mezzo atto pubblico innanzi ad un notaio oppure con scrittura privata autenticata davanti ad un avvocato. Il contratto può riguardare diversi aspetti: vita in comune, contribuzione di ciascuno, regime patrimoniale e può essere modificato in qualunque momento. Esso si risolve per accordo delle parti.
I conviventi hanno, poi, eguali diritti dei coniugi quanto ai casi di malattia o ricovero, ordinamento penitenziario o in caso di morte (donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazione funerarie).
Nel caso in cui la convivenza di fatto cessi, il giudice può stabilire a favore di un convivente il diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti saranno proporzionati alla durata del rapporto.
Ai conviventi di fatto sono, infine, estesi i medesimi diritti successori riconosciuti ai coniugi.
Completamente espunto dal testo di legge licenziato, il riferimento al c.d. utero in affitto (inizialmente paventato) che quindi rimane pratica proibita in Italia.