RICORSO UFFICIO COPIE – bozza (RIPRODUZIONE RISERVATA@)
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
RICORSO con istanza cautelare
Per I Sigg.ri: – Avv. Carmine Laurenzano – Avv. Patrizia Giusti, – Avv. Raffaele Di Stefano, – Avv. Pietro Di Tosto, – Avv. Andrea Buonomo, tutti rappresentati e difesi, come da procure in uno al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmine Laurenzano (carminelaurenzano@ordineavvocatiroma.org), Giusti Patrizia e Raffaele Di Stefano, questi ultimi in proprio ex art. 86 cpc, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO in Roma, alla Via Fabio Numerio 46 (comunicazioni e notifiche alle caselle di posta elettronica certificata carminelaurenzano@ordineavvocatiroma.org, patriziagiusti@ordineavvocatiroma.org, raffaeledistefano@ordineavvocatiroma.org – fax 0664850148); ricorrenti
Contro – Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, – Ministero della Giustizia, i.p.l.r.p.t. – Tribunale Civile di Roma, resistente
nei confronti di – Ordine degli Avvocati di Roma, i.p.l.r.p.t., Controinteressato 2
PER L’ANNULLAMENTO previa sospensiva del provvedimento di estremi sconosciuti con cui sono state approvate le nuove disposizioni per la richiesta e ritiro delle copie sentenze civili del Tribunale Civile di Roma, come da comunicazione pubblicata in data 22/10/2020 sul sito del Ministero della Giustizia – Tribunale Civile di Roma che così dispone UFFICIO COPIE SENTENZE CIVILI ARCHIVIO CIVILE EMERGENZA COVID-19 MISURE ORGANIZZATIVE DAL 16/10/20 AL 31/1/21 Vista la ulteriore proroga dello stato emergenziale da pandemia COVID-19 , si dispone quanto segue: • la richiesta di copia sentenza dovrà essere effettuata all’indirizzo PEC copiesentenzecivili.tribunale.roma@giustiziacert.it o direttamente allo sportello della stanza 4 muniti di numero esclusivamente per chi non è in possesso di indirizzo PEC dalle 9,00 alle 13,00 i giorni di lunedi, mercoledi e venerdi; • nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi saranno distribuiti 60 numeri all’ingresso di Via Damiata per l’accesso alla stanza 4 dalle 9,00 alle 13,00, sia per la richiesta che per il ritiro delle copie sentenze già richieste; • per ciascuna richiesta l’ufficio provvederà a comunicare la data per il ritiro, raccomandando la puntualità, il possesso delle marche da bollo necessarie che verranno indicate nella risposta e il riscontro dell’appuntamento dato (stampa, visualizzazione tramite smartphone, etc); Nonché del successivo provvedimento di estremi sconosciuti con cui sono state approvate le disposizioni di urgenza e transitorie, pubblicate sul sito del Tribunale Civile di Roma in data 09/11/2020 – VADEMECUM PER L’UTENZA – COME FUNZIONANO UFFICI E SEZIONI CIVILI, nella parte in cui, in relazione all’UFFICIO COPIE CIVIL, prevede che “la richiesta di copia sentenza dovrà essere effettuata esclusivamente via PEC all’indirizzo copiesentenzecivili.tribunale.roma@giustiziacert.it accompagnata da autocertificazione e documentazione attestante l’urgenza ed indifferibilità della stessa; […]
PREMESSO CHE
I ricorrenti sono tutti Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma e, come tali, si trovano a vivere quotidianamente tutti i disagi legati alla difficile situazione generata dalla pandemia in corso. A fronte della necessità di arginare il contagio, i ricorrenti hanno adeguato i propri Studi legali alle normative di sicurezza, predisposto e adottato nella vita privata e familiare tutte regole e protocolli per evitare assembramenti e contatti, e si sono altresì adeguati alle disposizioni dettate negli altri luoghi di lavoro ove si trovano ad operare, tra cui, assume un ruolo determinante, il Tribunale Civile di Roma. Proprio il Tribunale Civile di Roma, infatti, ha assunto disposizioni organizzative per arginare la possibilità di contatto (e conseguente contagio) all’interno degli uffici, con numerosi protocolli e comunicati che si sono susseguiti nella prima fase della pandemia e nell’attuale (definita seconda ondata). Le soluzioni adottate sono state varie e differenti a seconda degli Uffici: dalla necessità di iscriversi alla piattaforma telematica predisposta sullo stesso sito del Tribunale per fissare un appuntamento, ogni 15 minuti (soluzione adottata per esempio, per l’accesso all’ufficio successioni del tribunale, alle sezioni VII e VI) al fine di consentire l’espletamento del rilascio copie/documenti senza creare assembramento, alla necessità di inviare una email a fronte della quale viene indicato, per la medesima esigenza, un appuntamento in data e orario precisi (soluzione adottata per esempio dall’archivio civile, dall’ufficio rilascio copie esecutive dei decreti ingiuntivi e rilascio copie decreto ingiuntivi sezione lavoro). Soluzioni che, a lordo modo, consentono il rispetto delle normative di sicurezza (tanto che l’eventuale ritardo del professionista rispetto alla data e orario comporta la necessità per il professionista di fissare un nuovo appuntamento, senza possibilità di essere reinserito, fisicamente, nella fila) e, nello stesso tempo, di organizzare le attività degli Studi legali (la gestione per appuntamenti a data e orario fisso consente comunque la gestione dell’agenda professionale), anche se il tutto con tempi sicuramente allungati (ma considerata la situazione, al momento ancora tollerati). 4 In tale contesto, quindi, non trova alcuna ragione, coerenza e motivazione, anche alla luce dell’impianto normativo anticovid, la disposizione dell’Ufficio Rilascio Copie Sentenze del Tribunale Civile di Roma del 22/10/2020, oggi impugnata, di cui occorre chiarire bene le dinamiche e gli effetti. Secondo la disposizione organizzativa, infatti, alle ore 9.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì all’entrata del Tribunale Civile di Roma (al momento l’unica entrata, causa limitazioni covid) vengono distribuiti n. 60 numeretti. I 60 numeretti devono rispondere all’intero fabbisogno: – soddisfare i professionisti, avvocati, che, anticipata la richiesta a mezzo pec, devono ritirate le copie sentenze, e – soddisfare coloro che (normalmente agenzie di servizi), non avendo anticipato la richiesta a mezzo pec, devono effettuare sia la richiesta copie, sia il ritiro delle copie richieste. Alla disposizione organizzativa, fanno seguito le seguenti conseguenze: – fin dalle ore 7.00/7.30 del mattino si forma una pre-fila per creare l’ordine di ritiro dei 60 numeretti che verranno distribuiti alle ore 9.00 da un addetto dell’Ufficio Copie; – la fila ovviamente si forma davanti all’entrata del Tribunale, in Via Damiata; – Concorrono (il termine è assolutamente corretto, si tratta di un vero e proprio concorso) al ritiro dei numeretti sia avvocati, che collaboratori degli studi legali che agenzie di servizi e loro collaboratori; – alle ore 8.30, davanti all’unica entrata del Tribunale Civile di Roma, si crea un corposo assembramento di avvocati e collaboratori, che vogliono inserirsi nella pre-fila per il ritiro dei uno dei 60 (fortunati) numeretti che verranno distribuiti; – alle ore 9.00 si ha l’apice dei fenomeni di assembramento davanti all’unica entrata del Tribunale tra tutti coloro che già erano riusciti a inserirsi alla pre-fila e coloro che sperano nella distrazione di colleghi e collaboratori, tentano la sorte all’acquisizione del numeretto; il tutto mentre il funzionario dell’Ufficio Copie esce fisicamente su Via Damiata, viene letteralmente accerchiato e contornato da decine di mani pronte a 5 5 5 gettarsi sui 60 numeretti che (sempre fisicamente) lo stesso funzionario ha in mano e che comincia a distribuire; – alle ore 9.03, i 60 numeretti sono stati già distribuiti ed esauriti. – l’assembramento così formato, tuttavia, non si scioglie: i tempi sono incerti, dovrebbero essere soddisfate circa 15 richieste all’ora (l’Ufficio, si rammenta, è aperto dalle ore 9 alle ore 13), ma difficilmente si rispetta tale previsione; È bene anche chiarire, a tal fine, la disposizione secondo cui per ciascuna richiesta l’ufficio provvederà a comunicare la data per il ritiro, raccomandando la puntualità, il possesso delle marche da bollo necessarie che verranno indicate nella risposta e il riscontro dell’appuntamento dato (stampa, visualizzazione tramite smartphone, etc); è assolutamente fuorviante. L’Ufficio Copie, infatti, a seguito della richiesta, comunica esclusivamente al data dalla quale vi è la disponibilità del documento richiesto, ma non fissa alcun appuntamento; l’interessato sa, pertanto, che da una certa data in poi, dovrà sostenere la “prova dei numeretti” come su descritta. Ebbene, appare evidente che, se l’intento della disposizione organizzativa oggetto del presente ricorso era quello di evitare il formarsi di assembramenti all’interno del Tribunale Civile e per la sicurezza del personale amministrativo del Tribunale stesso, è indiscutibile che l’obiettivo possa dirsi raggiunto. Tuttavia se, come siamo convinti, l’obiettivo è quello di evitare assembramenti dento e fuori da tribunale, per la sicurezza di tutti gli operatori professionali (apparato amministrativo, magistrati e avvocati) che devono interagire negli ambienti del Tribunale, la disposizione organizzativa è gravemente deficitaria, incoerente e irragionevole con gli obiettivi preposti, lesiva del diritto alla sicurezza e alla salute degli utenti dell’Ufficio Copie Civili del Tribunale e degli stessi funzionari dell’Ufficio, lesiva del decoro e della dignità professionale degli appartenenti alla classe forense, oltre che gravemente viziato per difetto di istruttoria. Si deve segnalare, al riguardo, come in altri Tribunali (ad esempio, Latina e Torino, Milano, ma anche Roma, con riferimento alla Corte di Appello) si sia proceduto a stilare ed adottare veri e propri protocolli sottoscritti tra la Presidenza e la Dirigenza 6 Amministrativa dell’Ufficio giudiziario e l’Ordine Forense territorialmente competente, che consentono, in una ottica di integrale digitazione del processo e dei relativi procedimenti civili, l’inserimento della Esecutività di Sentenze e Decreti Ingiuntivi direttamente nel fascicolo telematico, con possibilità quindi per gli Avvocati di scaricare telematicamente il documento e asseverarne la conformità, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. Ed è proprio l’ottica della digitalizzazione dei procedimenti e dei processi amministrativi connessi al processo civile, che consentirebbe anche di soddisfare la domanda con riferimento al Tribunale Civile di Roma: la distribuzione (fisica) di 60 numeretti nei soli giorni dispari, infatti, non consente assolutamente di far fronte alla effettiva domanda delle copie sentenze civili, in un Tribunale che pubblica 15/20 mila sentenze all’anno. Il vizio di fondo, ma questo vale anche per altri provvedimenti organizzativi del Tribunale Civile di Roma, è, infatti, proprio quello di essere concepiti in una ottica ormai obsoleta della gestione dei processi burocratici amministrativi e non nell’ottica della integrale digitalizzazione di tutto il procedimento; e questo anche laddove esistano già i presupposti normativi e i mezzi tecnologici. E questo vale an
che con riferimento alle disposizioni di urgenza, dettate in seguito all’entrata in vigore DPCM del 03/11/2020, e pubblicate dal Tribunale Civile di Roma in data 09/11/2020 secondo cui, per il rilascio delle copie esecutive delle Sentenze, gli Avvocati dovranno accompagnare la richiesta con autocertificazione e documentazione attestante l’urgenza ed indifferibilità della stessa. Se è vero, infatti, che da una parte la nuova (e transitoria) disposizione risolve al momento il problema degli assembramenti (il ritiro delle copie deve avvenire con appuntamento a giorno e orario fisso presso il medesimo ufficio), altrettanto è vero che, a distanza di 10 mesi dall’inizio della pandemia, il Tribunale di Roma non ha saputo adottare un provvedimento organizzato idoneo ad adeguarsi alle nuove esigenze, limitandosi ad adottare lo stesso provvedimento che era stato adottato nel c.d. lockdown del mese di marzo/giugno 2020. Obsoleto, arretrato, inadeguato! 7 7 7 * * * A seguito, pertanto, di questa lunga esposizione introduttiva delle ragioni poste a base del presente ricorso, i provvedimenti impugnati devono essere annullati e riformati per i seguenti MOTIVI Le doglianze avanzate con il presente ricorso, pertanto, investono vari profili formali e sostanziali: A) incoerenza e irragionevolezza in relazione alle normative anticovid e alla esigenza di evitare assembramenti e limitare il contagio – violazione e falsa applicazione di legge: la disposizione organizzativa del 22/10/2020 incentiva anziché evitare, fenomeni di assembramento; la lesione del diritto alla salute e alla prevenzione dei contagi, peraltro non riguarda solo coloro che si assembrano per riuscire a prendere uno dei 60 numeretti, ma crea pericolo per tutto il personale che deve accedere in tribunale. Gli assembramenti, infatti, si creano fin dalle 7 del mattino e vanno avanti per tutta la mattinata (almeno fino alle 11.00) proprio davanti all’unica entrata di accesso al Tribunale. Si vanifica qualsiasi presupposto a fondamento del provvedimento stesso. Motivi di sicurezza e sanità, inoltre supportano la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati; B) incoerenza e irragionevolezza in relazione alle normative anticovid della disposizione del 09/11/20 in relazione alla necessità di autocertificare ovvero documentare l’urgenza e l’indifferibilità delle richieste di copie esecutive delle sentenze – violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 153 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – violazione dell’art. 111 della Costituzione con riferimento al principio del c.d. giusto processo – eccesso di potere; la misura del 09/11/20 (attualmente in vigore, fino al ritorno alla normalità, ossia alla gestione prevista dal provvedimento organizzativo del 22/10/20) è obsoleta, incoerente, inadeguata. 8 In 10 mesi, dall’inizio della pandemia, l’Ufficio Copie non è riuscito ad adeguarsi alle mutate esigenze e adottare misure assolutamente alla portata, sia normativa che tecnica. La stessa Corte di Appello di Roma ha recentemente sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati, il protocollo per il rilascio delle copie esecutive delle sentenze da rilasciarsi in via telematica, attraverso la sottoscrizione digitale. La disposizione organizzativa, pertanto, vanifica integralmente strategie processuali e rende vano l’intero iter processuale. L’impossibilità, infatti, di portare ad esecuzione le sentenze ne vanifica il contenuto e soprattutto l’onere derivate dalla condanna (sia con riferimento all’obbligo di pagare una somma, sia con riferimento a condanne in forma specifica, ovvero obbligo di fare o non fare). Peraltro, la disposizione organizzativa pone una condizione non prevista dalla legge. L’art. 153 disp. Attuazione del cpc, – Rilascio del titolo esecutivo – prevede infatti che il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’art. 475 quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto (131-135 cpc). Nessuna altra condizione è prevista dal codice di rito, né le disposizioni di urgenza dettate per prevenire e limitare la pandemia COVID prevedono ulteriori requisiti; tali disposizioni, infatti, prevedono esclusivamente che gli uffici giudiziari vengano organizzati al fine di evitare assembramenti e per l’adozione di misure di sicurezza. Il provvedimento organizzativo in questione, pertanto, si spinge addirittura a riscrivere il codice di rito, prevedendo che la richiesta di copia esecutiva delle sentenze sia accompagnata da una dichiarazione e dimostrazione della necessità e urgenza della indifferibilità della richiesta stessa, disposizione che non trova conforto in nessuna norma di rango primario. La disposizione pertanto è viziata da violazione di legge ed eccesso di potere. L’effetto ulteriore, come accennato, è quello di vanificare sine die integralmente l’intero iter processuale per giungere a sentenza, con conseguente violazione anche del precetto costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana, sul giusto processo: diventa così del tutto inutile avere una sentenza ma non avere la 9 9 9 possibilità di metterla in esecuzione, ponendo nella più totale discrezionalità di parte soccombente di scegliere se aderire o meno alla condanna subita. C) la mancata consultazione e concertazione con i rappresentanti della classe forense – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990 – lesione del decoro professionale: Il Tribunale è il luogo deputato allo svolgimento dell’Amministrazione della Giustizia di cui fa parte integrante, anche per richiamo della Cart Costituzionale, la classe forense; è impensabile continuare a emanare provvedimenti organizzativi che non tengano conto di questo presupposto; chi ha dettato la disposizione organizzativa dell’ufficio copie sentenze civili, non ha, infatti, minimamente considerato o tenuto conto delle esigenze della classe forense; le misure organizzative oggi impugnate (sia quella del 22/10/20 che del 09/11/20) sono gravemente lesive del decoro professionale. La classe forense è parte del sistema Giustizia Amministrativa. Rilegare Avvocati a fare file esterne per cerare di accaparrarsi numeretti per l’accesso agli uffici giudiziari è una misura che non rispetta il decoro professionale. Condizionare la richiesta di una copia esecutiva alla dimostrazione di ragioni di urgenza e necessità, viola il decoro professionale e le stesse strategie professionali D) il mancato recepimento delle indicazioni e raccomandazioni per implementare la digitalizzazione dei processi burocratici/amministrativi connessi con il processo civile – irragionevolezza e incoerenza delle disposizioni organizzative impugnate – difetto assoluto di istruttoria – eccesso di potere si è già esposto, al riguardo, come già esistano esempi di digitalizzazione del processo di rilascio copie delle sentenze, che per il Tribunale Civile di Roma consentirebbe anche di rispondere alla enorme domanda derivante dalla produzione di sentenze del Tribunale; i provvedimenti organizzativi sono pertanto abnormi, incoerenti con lo scopi cui sono preposti (sia in termini di sicurezza, sia in termini di 10 efficacia ed efficienza dell’apparato amministrativo) ed evidentemente adottati in assenza della pur minima istruttoria circa gli effetti delle stesse e le possibilità di adeguarsi effettivamente alle normative antocovid. E) sulla istanza cautelare Per quanto riguarda il danno grave ed irreparabile, ai fini della concessione della sospensione dei provvedimenti organizzativi impugnati: – in relazione alla disposizione organizzativa del 22/10/20 sussiste il rischio alla salute pubblica e incolumità privata, laddove le misure, come ampiamente esposto, non solo non impediscono, ma favoriscono gli assembramenti. Paradossalmente anche il personale dell’Ufficio Copie Civile è a rischio. Sicuramente lo è il funzionario dell’Ufficio che deve distribuire i numeretti all’esterno della entrata al Tribunale di Via Damiata. I rischi sanitari connessi con la pandemia di Covid vengono così implementati e aum
entati, con grave rischio in danno alla salute pubblica e privata. – in relazione alla disposizione organizzativa del 09/11/20, il blocco nel rilascio delle copie esecutive (condizionato, si ribadisce, alla dichiarazione e documentazione di situazioni di necessità ed urgenza) comporta un danno all’attività dei professionisti e dei loro clienti. L’impossibilità di portare in esecuzione delle sentenze, infatti, ha come effetto diretto la violazione del c.d. giusto diretto e conseguente effetto quello di rendere di fatto impossibile incassare le spese di lite. Sussiste pertanto un interesse alla sospensione del provvedimento al fine di non pregiudicare l’intero iter processuale e vanificare le condanne di cui alle stesse sentenze. * * * Tanto premesso e considerato, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi
RICORRONO
all’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, al fine di sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill. Tar adito, previo accoglimento della istanza di sospensione, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, procedere ad annullare il provvedimento/i di estremi sconosciuti con cui sono state approvate le nuove disposizioni per la richiesta e ritiro delle copie sentenze civili del Tribunale Civile di Roma, come da comunicazione del 22/10/2020 e successiva misura di urgenza e transitoria del 09/11/2020, pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia – Tribunale Civile di Roma, Con ogni conseguenza in relazione alle spese e competenze di lite; Ai fini del pagamento del CU si dichiara la presente vertenza di valore indeterminato, con onere di assolvimento nella misura ordinaria, pari a Euro 650,00; Ai fini istruttori si produce 1. comunicazione del 22/10/2020 del Tribunale Civile di Roma 2. comunicazione del 09/11/2020 del Tribunale Civile di Roma 2. Linee Guida per accesso ai Servizi del Tribunale Civile di Roma del luglio 2020 3. Piattaforma per accesso ad alcune sezioni del Tribunale Civile di Roma (estratto video) 4. Protocollo Corte di Appello di Milano 5. Protocollo Corte di Appello e Tribunale di Torino 6. Protocollo Corte di Appello di Roma 7. Riproduzioni fotografiche entrata Via Damiata
Con Osservanza
Roma, /12/2020
Avv. Carmine Laurenzano Avv. Patrizia Giusti Avv. Raffaele Di Stefano