TELEFONIA: IL RECESSO DAL CONTRATTO NON PUO' ESSERE ONEROSO

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Così ha stabilito il Tribunale di Taranto Sez.II civile con la sentenza n. 2707 del 28/09/2016.

Secondo il Tribunale, sulla base dell’art. 1 comma 3 Legge 40/2007 convertito con decreto Bersani (decreto legge 7/2007), i contratti per adesione stipulati  con operatori di telefonia, devono prevedere la facoltà di recedere dal contratto e di trasferire le utenze ad altro operatore, senza vincoli temporali e/o ritardi e, soprattutto, senza alcuna spesa a carico dell’utente.

Il caso prendeva la mosse da una chiamata in giudizio di un utente nei confronti dell’operatore Wind, il quale si era visto addebitare, oltre al normale canone, anche i costi (35,00 euro) per la migrazione verso altro operatore ed ulteriori 33,06 euro oltre iva per contributo vendita apparato.

Il Giudice di prime cure e il Tribunale in seconda battuta, hanno dato ragione all’utente, precisando che le disposizioni introdotte col decreto Bersani sono una conferma della gratuità del recesso, per come già disciplinata nel c.c. e nel codice del consumo, essendo l’intento del legislatore quello di garantire la piena concorrenza nel mercato della telefonia, eliminando costi inutili e gravanti sul contraente debole.

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