Anche il Tribunale di Bari, con l’ordinanza resa lo scorso 22 Luglio, si è uniformato a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per accertare se il tasso di interesse superi o meglio la soglia antiusura, si deve aver riguardo oltre al tasso di interesse previsto per gli interessi moratori, anche di tutti gli altri costi connessi al finanziamento.
L’ordinanza, poi, conferma la rilevanza anche delle commissioni previste per l’estinzione anticipata nella rilevazione del TEG, alla luce di quanto previsto dalla Legge 108/96 che intende assicurare una copertura completa dall’usura, estesa a tutti costi dell’operazione di credito.
Una volta stabilito che il tasso applicato è usuraio, ne deriverà non solo la nullità della clausola con la quale gli interessi sono stati convenuti, ma anche e soprattutto la gratuità del contratto.
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