Problemi pratici, oltre che sentimentali, sorgono nella gestione delle separazioni fra coniugi quanto alla gestione degli aspetti patrimoniali.
Come ad esempio capire chi sia tenuto al pagamento della tassa rifiuti (la c.d. tasi) nel caso di immobile in proprietà esclusiva e/o in comproprietà di entrambi i coniugi, ma assegnato alla moglie quale collocataria dei figli minori.
Sul punto è intervenuta non solo la giurisprudenza, ma anche diverse circolari del Ministero dell’Economia, le quali hanno precisato quanto segue:
– in caso di immobile in comproprietà tra i coniugi, entrambi sono tenuto al versamento della Tasi, ciascuno in ragione della quota di proprietà detenuta;
– in caso di immobile di proprietà esclusiva del coniuge non collocatario, la suddivisione tra i coniugi segue il regime della locazione e del comodato, con quote variabili tra il 10 e il 30% a carico del genitore assegnatario della casa;
– nel caso di immobile assegnato in locazione, ad esempio ad uno dei coniugi con provvedimento del Giudice, si applica la disciplina generale della tassazione.
Inoltre, l’assegnazione della ex casa coniugale ad uno dei coniugi, non libera l’altro dall’obbligo di pagamento quantomeno per metà dell’importo (così Cassazione Sez. III civile 2675/2016).