SOVRAINDEBITAMENTO – IL GIUDICE PUÒ' RIDURRE IL DEBITO

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SOVRAINDEBITAMENTO – IL GIUDICE PUÒ CANCELLARE IL DEBITO
Due recenti sentenze – del Tribunale di Monza e di Como – che hanno drasticamente ridotto il debito contratto da una famiglia verso una società finanziaria, hanno riacceso i riflettori sulla materia del sovraindebitamento.
La legge n. 3 del 2012 prevede infatti la possibilità per persone fisiche/consumatori e per piccoli imprenditori, di attivare una procedura giudiziale con la quale chiedere al Giudice la riduzione del proprio debito, in considerazione delle effettive capacità economiche.
Trattasi del c.d. piano del consumatore che, presentato dal debitore, deve poi essere omologato dal Giudice della procedura sussistendo i requisiti richiesti dalla citata legge, ovvero:

– che trattasi di persona fisica (consumatore) che abbia contratto il debito per scopi estranei all’attività imprenditoriale;

– che si tratti di debito talmente “elevato” che il consumatore non riesca oggettivamente a sanarlo con riferimento al proprio patrimonio;

– che il debito sia tratto contratto “in buona fede” dal consumatore e, dunque, che i debiti non siano imputabili a sua colpa;

– che la medesima procedura non sia già stata concessa nei 5 anni precedenti.

Tale procedura comporta la necessaria assistenza di un legale (o di un organismo della composizione delle crisi), poiché la domanda deve essere depositata presso il Tribunale del luogo in cui risiede il debitore e superare il vaglio del Giudice. Dopo di che quest’ultimo dovrà fissare una udienza in cui dovranno prendere parte tutti i creditori, i quali avranno titolo per depositare le proprie osservazioni e contestazioni.

L’ultima parola spetta in ogni caso al Giudice che, qualora decida di autorizzare il piano di composizione della crisi, sospenderà conseguentemente tutte le procedure esecutive eventualmente in corso.

Omesso Versamento I.V.A.

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