Con la sentenza n. 16258 del 3 Agosto 2016, la Cassazione ha stabilito che l’esposizione del ticket per la sosta nel parcheggio a strisce blu, qualora scaduto, abbia natura di illecito amministrativo.
Con tale ultima pronuncia il Giudice di legittimità conferma un orientamento già consolidato, secondo cui l’art. 157 CdS (arresto fermata e sosta veicoli) prevede due distinte condotte che riconduce alla medesima sanzione: porre in sosta il veicolo senza la segnalazione dell’orario di inizio sosta e la non attivazione del dispositivo previsto per il controllo della durata della sosta.
Quest’ultima dizione – sostiene la Cassazione – ricomprende anche la sosta a strisce blu, poiché la formulazione è la medesima utilizzata dall’art. 7 comma 1 lett. f del CdS che consente ai Comuni, nelle materie di loro competenza per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di individuare aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli.
Pertanto, laddove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale la tariffa è stata corrisposta, si integra un illecito amministrativo che non si tramuta in inadempimento contrattuale, trattandosi di un’evasione tariffaria commessa in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, con relativo danno erariale.