Un contribuente, libero professionista agente di commercio, si rivolgeva all’Avv. Patrizia Giusti dello Studio Legale G&L per ricevere assistenza, in seguito alla notificazione del c.d. pignoramento esattoriale per la somma di circa 46 mila euro.
Trattasi di quella particolare forma di esecuzione consentita esclusivamente ad Agenzia delle Entrate Riscossione, che permette di pignorare direttamente le somme dovuto dal suo debitore rivolgendosi direttamente al terzo, senza passare per il preventivo filtro di controllo e di assegnazione delle somme del Giudice.
Una procedura assai più veloce, ma anche maggiormente pregiudizievole per il contribuente che, nella maggior parte dei casi, non riceve la notificazione del pignoramento, venendone a conoscenza direttamente dal suo terzo, attraverso la prima trattenuta o accantonamento.
Nel caso di specie, il contribuente lamentava in primis l’errata individuazione del terzo in Poste Italiane spa, con la quale in verità egli non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale, di conto corrente, di deposito ecc.
Dunque un difetto di legittimazione passiva che rende inefficace, sin dall’origine, il pignoramento medesimo.
Seguivano, poi, le altrettanto rilevanti censure relative all’inesistenza dei titoli presupposti al pignoramento, nonché – in ogni caso – la prescrizione dei crediti/debiti elencati anche laddove notificati alle date indicate dall’agente per la riscossione.
Crediti/debiti, si lamentava nell’opposizione, dei quali non era comunque data alcuna indicazione quanto alla loro individuazione ed individualità.
Per tale motivo il contribuente, per il tramite dell’Avv. Patrizia Giusti dello Studio G&L Avvocati, presentava tempestivamente opposizione al detto pignoramento esattoriale, chiedendo altresì la sospensione dell’esecuzione.
Il Tribunale di Roma, con provvedimento reso fuori udienza in data 31/12/2019 accoglieva integralmente la richiesta di sospensiva dell’esecuzione formulata dall’Avv. Patrizia Giusti in favore del proprio assistito, tutelandolo – almeno sino alla successiva udienza di merito – quanto all’ulteriore pregiudizio di vedersi sottratti ben 46 mila euro dal proprio conto corrente.
Avv. Patrizia Giusti
G&L Avvocati