Il vincolo di inalienabilità degli alloggi di edilizia agevolata previsto dal r.d. n. 1165 del 1938 ha natura temporanea e relativa, condizionata all’esistenza di autorizzazione, sicché non si traduce in un’incommerciabilità dell’immobile, né impedisce che il terzo possa divenire possessore del bene e, quindi, di usucapirlo, non trovando applicazione l’art. 1145 c.c. che si riferisce ai soli beni inalienabili in assoluto.
Il vincolo di inalienabilità in quanto non definitivo ed assoluto non si traduce in un’incommerciabilità del bene e, dunque, non è di ostacolo a che un terzo diventi possessore.
Il possesso, infatti, è una situazione che consente di esercitare il diritto di proprietà godendo del bene (seppur il legittimo proprietario rimane un altro), godimento che non può in alcun modo essere limitato, condizionato o compromesso dal vincolo di inalienabilità.
Così ha stabilito la Sez. II della Cassazione con la sentenza n. 19793 depositata il 04/10/2016.