In questo periodo in cui ci si prepara ai viaggi e alle vacanze, lo Studio G&L vuole puntare l’attenzione su un’importante decisione recentemente adottata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 11/05/2017 n° C-302/16), la quale si è pronunciata nel senso di riconoscere l’indennizzo per la cancellazione del volto, anche se la prenotazione era stata fatta on line.
Ribadisce la Corte, infatti, che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria (il c.d. indennizzo) di cui al regolamento CE 261/2014, in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.