SE IL MEDICO NON VISITA E' RIFIUTO ATTI D'UFFICIO

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Con la sentenza n. 40753/2016 la Sez. VI penale della Cassazione riteneva sussistente il reato di rifiuto di atti d’ufficio nei confronti di un medico del pronto soccorso, che aveva ritenuto “superfluo” visitare una paziente.

Una donna si era, infatti, recata al pronto soccorso lamentando dolori al braccio in seguito ad una caduta accidentale. Il medico le prescriveva degli antidolorifici, ritenendo però inutile visitarla; indi le precisava di ritornare il mattino seguente alle ore 8,00 per la radiografia.

La donna così faceva, ma in seguito all’esame le veniva diagnosticata una frattura scomposta, con necessità di intervento chirurgico.

Frattura della quale il medico del pronto soccorso non aveva potuto avvedersi, non avendo voluto visitare la donna.

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha riconosciuto la penale responsabilità del medico ex art. 328 c.p.,  precisando in diritto che, ai fini del carattere di urgenza dell’atto, non ha alcuna rilevanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto dalla suddetta omissione di atti d’ufficio da parte del medico e/o del personale infermieristico.

 

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