SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SI APPLICA IL RITO DEL LAVORO

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In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, si applica il rito del lavoro.

Ciò posto, l’art. 416 c.p.c. impone al convenuto di costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi; i documenti devono essere contestualmente depositati.

L’eventuale costituzione del convenuto oltre il decimo giorno, m comunque prima dell’udienza di discussione, comporta per quest’ultimo la decadenza delle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto. Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d’ufficio dal Giudice indipendentemente dal silenzio serbato dall’attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l’infondatezza anziché l’intempestività della riconvenzionale (v. Cass. 24 gennaio 1997, n. 717; Cass. 21 aprile 1988, n. 3111).

Nel caso trattato, la Prefettura ha depositato una memoria di costituzione oltre il suddetto termine, da cui la corretta eccezione formulata da controparte che deve trovare accoglimento.

La Prefettura, continua il Giudice di Pace di Firenze, va dichiarata decaduta da domande, eccezioni e documentazione tardivamente presentate, con relativa condanna.

 

 

CDS

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