L’impresa edile non può pretendere dal committente il pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguiti, se le opere realizzate sono abusive o comunque prive delle prescritte autorizzazioni.
La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice a fronte della richiesta di adempimento da parte dell’appaltatore.
Così ha stabilito il Tribunale di Larino con la sentenza del 15 marzo 2016 n. 88, accogliendo l’opposizione del proprietario di un appartamento contro il decreto ingiuntivo notificatogli dall’impresa edile.
Non vi è alcun dubbio, secondo il Tribunale di merito, che il contratto rivolto a costruire o a realizzare un abuso edilizio sia un contratto nullo, in quanto l’oggetto (ovvero la realizzazione dell’opera) risulta contraria alla legge, perché da quest’ultima vietata. Il che rende appunto invalido qualsiasi accordo delle parti per violazione della normativa.
Ne discende che è nullo il contratto d’appalto intercorso tra le parti per violazione delle norme imperative in materia urbanistica e di tutela dei beni di interesse storico culturale, che subordinano l’esecuzione dell’opera alla presenza di apposite e specifiche autorizzazioni.