Con la sentenza n. 8384 del 01/03/2016 la IV sezione penale della Cassazione ha pronunciato i principi che devono applicarsi all’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Prendendo spunto dalla nuova ipotesi di archiviazione “per tenuità del fatto” introdotta nell’art. 411 c.p.p. dal D. Lgs. 28/2015, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’opponente rimettendo gli atti al Tribunale di Firenze, precisando che nell’ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, la persona offesa non è vincolata ad indicare le nuove indagini.
Infatti, continua la Corte, mentre per tutte le altre ipotesi di infondatezza della notizia criminis l’opponente ha l’obbligo, pena l’inammissibilità dell’opposizione, di indicare le indagini suppletive, ciò non si verifica nell’ipotesi di tenuità del fatto, laddove la persona offesa è tenuta solo a precisare le motivazioni, in fatto e in diritto, che non farebbero ritenere “tenue” il fatto.
Per tale motivo, anche laddove l’opponente non abbia indicato l’integrazione di indagine, ma abbia correttamente contestato la tenuità del fatto presupposta dalla Procura e posta a fondamento della propria richiesta di archiviazione, tanto basta – secondo la Cassazione -a rendere ammissibile e fondata l’opposizione.