Responsabilità del depositario
– Obbligo di custodia:
L’art. 1766 del codice civile prevede un obbligo di custodia e di restituzione della cosa oggetto di deposito a carico del soggetto depositario, nei confronti della parte depositante.
L’obbligo di custodia della cosa presa in carico dal soggetto depositario, continua ad avere efficacia anche dopo il decorso del termine pattuito dai contraenti, nell’ipotesi in cui il depositante non ritiri le cose oggetto di custodia entro il periodo convenuto tra le parti.
Affinché tale obbligo si consideri cessato, non è sufficiente che il depositario provveda, ai sensi dell’art. 1217 c.c., alla costituzione in mora del soggetto depositante, in quanto, a norma dell’art. 1207, 3 comma, c.c., il creditore in mora è tenuto a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, fino a quando il depositante non si presenti per ricevere le cose offertegli mediante intimazione o ne accetti il deposito eseguito presso uno stabilimento di pubblico deposito, ovvero fino a quando il deposito così eseguito sia dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (art. 1210 c.c.).
L’obbligo di custodia non rimane circoscritto alla cosa, oggetto di deposito, nella sua struttura base, ma si estende, salvo patto contrario, a tutte le “pertinenze”, parti destinate al suo servizio ed ornamento.
In particolare, la Giurisprudenza ha affermato che “il contratto atipico di ormeggio in un porto turistico con obbligo di custodia, assimilabile al contratto di deposito, comporta, salvo patto contrario, l’obbligo dell’ormeggiatore di custodire non solo il natante, ma anche le relative pertinenze, oltre al correlato obbligo di restituirli, alla scadenza, nello stato in cui erano stati consegnati” (Cass. Civile, Sezione III, 19 Agosto 2009, n. 18419).
– Diligenza nella custodia
La disposizione contenuta nell’art. 1768 c.c. prevede che il depositario deve usare nella custodia la “diligenza del buon padre di famiglia”.
Il concetto di diligenza va distinto dalle nozioni di correttezza e buona fede previste dall’art. 1175 c.c.: infatti, mentre queste ultime riguardano il rapporto obbligatorio nel suo complesso, la diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione, imponendo ad una parte di fare tutto quanto necessario affinché sia soddisfatto l’interesse dell’altro soggetto.
Nel caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si svincola dalla responsabilità ex recepto dimostrando di aver usato nella custodia del bene la diligenza di cui all’art. 1768 c.c., ma deve provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento sia stato provocato da causa a lui non imputabile.
A tal proposito, la Cassazione, in una sentenza del 2004, ha stabilito che “la responsabilità ex recepto incombe sul depositario tanto che questi ha l’onere di dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità della perdita della cosa” (Cassazione, sentenza n. 14470/2004).
Nel caso di specie, la Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha escluso la responsabilità di un orefice per la perdita di un lingotto d’oro trafugato, durante una rapina a mano armata, immediatamente denunciata al depositante, sulla base del fatto che l’evento si fosse verificato in pieno giorno , in presenza del titolare e di un cliente, tenendo altresì conto dell’installazione di un campanello per l’apertura della porta, considerando irrilevante la circostanza che l’oro fosse stato lasciato in bella vista.