REGISTRAZIONE DI UNA TELEFONATA, QUANDO E COME SI PUO' UTILIZZARE

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Con l’ordinanza n. 5259 resa lo scorso 1 Marzo, la Cassazione ha stabilito che può procedersi alla registrazione di una telefonata in via autonoma, senza preventiva autorizzazione delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria.

Tale registrazione può intendersi quale fonte di prova ex art. 2712 c.c., ma limitatamente all’ipotesi in cui la persona la cui voce è stata registrata, non disconosca e contesti la conversazione.

E’ altresì necessario, continua la Cassazione, ai fini dell’utilizzo processuale di tale registrazione, che almeno una delle persone registrate sia parte in causa.

Dunque legittima risulta la registrazione della telefonata seppur all’insaputa dell’altra parte, anche se la conversazione riguardi fatti personali e riservati e senza la preventiva autorizzazione del magistrato.

 

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