Secondo la II sezione civile della Cassazione (sentenza n. 18280/2016) una volta finita la convivenza, gli oggetti avuti in regalo rientrano tra le liberalità d’uso, a meno che non venga provato che si tratti di beni di enorme valore, donati al di fuori di occasioni particolari, quali matrimoni, compleanni ecc.
Così gli ermellini hanno parzialmnete accolto il ricorso di un uomo che, finita la convivenza, richiedeva alla ex compagna la restituzione di ben 13 oggetti, alcuni dei quali con valore al di sopra del milione di euro, come un anello prezioso e un’opera d’arte.
Per questi ultimi oggetti, invero, già la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la natura di liberalità d’uso, poichè la dazione aveva comportato un apprezzabile impoverimento del patrimonio del donante non riconducibile alle regalie che di norma accompagnano alcune occasioni speciali e di festa. Pertanto la Corte aveva condannato la donna alla restituzioe dei preziosi.
La Cassazione ha ritenuto corretta l’impostazione della Corte territoriale precisando che “la liberalità d’uso (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando l’elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e ai costumi propri di una determinata occasione, da valutarsi anche in base ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale”.
www.avvocatigiustilaurenzano.it
Il decreto legislativo 39/2021 ha introdotto l’obbligo per tutte le […]