Pubblicato in G.U. è oggi entrato in vigore il c.d. decreto banche approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 Aprile
Il decreto contenente Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, prevede una serie di importanti modifiche introdotte al fine di accelerare e rendere più agevole la procedura di recupero del credito.
Sinteticamente le novità:
– viene modificato l’art. 648 comma 1 c.p.c. introducendosi che il giudice, anche in presenza di opposizione, deve concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate;
– viene modificato l’art. 532 comma 2 c.p.c. introducendosi la preclusione che i tentativi di vendita non possano essere superiori a 3. Il Giudice oltre a fissare termini, modalità e condizioni per il deposito dell’eventuale somma ricavata dalla vendita, dovrà altresì prevedere un termine massimo di 6 mesi alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita avrà l’obbligo di restituire gli atti alla cancelleria. Se i tre tentativi di vendita rimangono infruttuosi, il giudice avrà l’obbligo di disporre la chiusura “anticipata” del processo esecutivo, anche in assenza dei presupposti di qui all’art. 164 bis delle disposizioni di attuazione c.p.c. (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). Viene altresì stabilito che, coloro che presentino proposta per la partecipazione alla vendita, hanno diritto alla verifica del bene entro 7 giorni dalla proposizione della richiesta effettuata telematicamente attraverso il portale delle vendite pubbliche;
– viene modificato l’art. 590 bis c.p.c. iprevedendo che il creditore assegnatario di un bene in favore di un terzo, ha l’obbligo di dichiarare in cancelleria il nominativo del soggetto al quale l’immobile deve essere trasferito, entro 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione; in mancanza il trasferimento sarà effettuato in favore del creditore stesso;
– viene parzialmente modificata la disciplina dell’espropriazione forzata, in quanto viene aggiunto il III comma all’art. 492 c.p.c., a mente del quale il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615 comma 2 c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che si provi sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta tempestivamente proporre per causa allo stesso non imputabile;
– viene modificato anche l’art. 615 comma 2 c.p.c. prevedendosi che, nell’esecuzione l’opposizione per l’espropriazione è inammissibile se è proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene ex artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su motivi sopravvenuti e/o che l’opponete dimostri di non aver potuto presentarla prima per causa allo stesso non imputabile.
Per tutte le ulteriori novità si rinvia al testo completo del D.L. 59/2016.