Nel caso di notifica di precetto fondato su assegno, qualora il debitore non si opponga, deve ritenersi integrato un tacito riconoscimento ex art. 215 n. 1 c.p.c.
E’ quanto affermato dal Tribunale di Taranto con la sentenza del Gennaio 2016.
Sul presupposto che l’art. 56 DPR 1736/1933 prevede in casi simili la possibilità per il debitore cartolare di proporre opposizione a precetto ed ottenere, anche nel caso di disconoscimento della firma, la sospensione agli atti esecutivi, il Tribunale ha ritentuo applicabile attraverso il ricorso all’analogia ex art. 14 delle Preleggi, la presunzione di cui all’art. 215 n. 1 c.p.c.
Il debitore, infatti, a fronte della notifica di un titolo esecutivo già formato e che prelude, quindi, all’esecuzione forzata, avrebbe dovuto maggiormete preoccuparsi e, quindi, la sua inerzia viene dalla legge puntita attraverso il tacito riconoscomento del debito.
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