Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 1786 del 16 Gennaio, in merito ad uomo che era stata condannato per atti persecutori con riferimento a delle minacce perpetrate in danno di ragazzi che giocavano a pallone nel giardino condominiale.
L’uomo si era spinto sino a rompere il pallone dei ragazzi, ma secondo la Corte tale fatto integra non gli estremi del reato di cui all’art. 612 bis c.p., ma bensì quello della violenza privata.
A norma dell’art. 610 c.p., infatti, per aversi tale reato è necessario che la minaccia o la violenza siano idonee ad ottenere l’effetto di costringere qualcunaltro a fare, tollerare o omettere qualcosa.
Una condotta, insomma, capace di limitare concretamente la libertà altrui.
E tale è stata ritenuta quella dell’indagato, ritenuto quindi colpevole della più lieve ipotesi (rispetto a quella inizialmente contesta) della violenza privata.