Articolo tratto da Il Quotidiano Giuridico de 20/12/2017
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di violenza privata ai danni del conducente di un veicolo, in particolare per aver impropriamente utilizzato la sua propria autovettura, parcheggiandola nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, la Corte di Cassazione (sentenza 30 novembre 2017, n. 53978) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui non si era verificata alcuna violenza privata, atteso che egli non aveva parcheggiato la propria autovettura, ma l’aveva posta solo in prossimità dell’altra per discutere con il conducente – ha affermato che l’essersi l’imputato posizionato con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, contringendo così la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione allo scopo di ottenere lo spostamento del mezzo, integrava indubbiamente il delitto di cui all’art. 610 c.p.