OMESSO VERSAMENTO I.V.A. – RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI

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Il D. Lgs. 158/2015 in vigore dal 22/10/2015 ha introdotto la riforma dei reati tributari.

Tra le principali novità certamente quella dell’innalzamento della soglia di punibilità in particolare per i reati di cui agli art. 10 bis (omesso versamento delle ritenute d’acconto) e 10 ter (omesso versamento i.v.a.) del D. Lgs. 74/2000.

Per quanto attiene all’ipotesi dei cui all’art. 10 bis (che ora comprende anche le ritenute dovute sulla base della dichiarazione e non solo le ritenute certificate come in passato), la soglia di punibilità è stata triplicata e fissata in 150 mila euro per ciascun periodo di imposta.

Per il reato di cui all’art. 10 ter, invece, la soglia di punibilità è stata elevata a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta.

Al di sotto di tale soglie, le omissioni non avranno alcuna rilevanza penale, applicandosi le sole pene amministrative di cui all’art. 13 d.lgs. 471/1997 (sanzione del 30% di ogni importo non versato).

Parimenti la riforma ha previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio per le altre ipotesi contemplate dal D.Lgs. 74/2000, ovvero l’occultamento e la distruzione di documento contabili (art. 10), sanzionato con la reclusione da 1 anno e mezzo a 6 anni; e per la fattispecie di indebita compensazione (art. 10 quater) ove non viene modificata la soglia di punibilità ferma a 50 mila euro, ma viene diversificato il trattamento sanzionatorio con riferimento a crediti non spettanti (reclusione da 6 mesi a 2 anni) e crediti inesistenti (reclusione da un anno e mezzo a 6 anni).

Il D.lgs. 158/2015, poi, fermo restando l’applicabilità della confisca ex art. 322 ter c.p. precisa che tale confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario, anche in presenza di sequestro. Nel caso però di mancato versamento scatterà in ogni caso la confisca.

Da ultimo l’importante causa di non punibilità formulata nel novellato art. 13 D.Lgs. 74/2000 che consente l’estinzione del reato tributario quando il contribuente paghi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nelle ipotesi ex artt. 10 bis, ter e quater; e per i reati di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs. 74/2000 se il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa, avvengono prima che l’autore del reato abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o penale.

Trattandosi di disposizioni che il legislatore considera più favorevoli al reo, in osservanza dell’art. 2 c.p. esse troveranno applicazione anche ai fatti commessi prima della entrata in vigore della riforma e i giudici dovranno, quindi, pronunciare assoluzione con formula piena, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

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