OFFENDERE SU INTERNET UN CONDANNATO E' DIFFAMAZIONE

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Con la sentenza n. 54946 del 27/12/2016 la Cassazione ha stabilito che il titolare di un sito internet non può additare come farabutto o pregiudicato una persona seppur ritenuta penalmente responsabile, pena l’integrazione del delitto di diffamazione.

La vicenda giunta all’esame degli ermellini, nasce da un commento apparso su un sito internet, in cui un manager sportivo veniva, per l’appunto, definito “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”.

Le definizioni, poi ,erano accompagnate addirittura dalla allegazione del suo certificato penale.

Ebbene nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto non sussistente la scriminante del diritto di critica e del diritto di cronaca, tanto più se per il delitto de quo la norma non richiede che il “colpevole” sia tenuto a dare prova della verità dei fatti narrati al fine di potersi discolpare.

 

 

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