OBBLIGATO AL MANTENIMENTO ANCHE IL CONIUGE DISOCCUPATO

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Con ordinanza n. 10099/2016 la Sez. VI civile della Cassazione ha stabilito che la proprietà di immobili da parte dell’ex coniuge disoccupato, fa comunque presumere la capacità di mantenimento e/o assegno divorzile, potendo da detto immobile ricavarne un canone locatizio.

Sulla scorta di tale principio, gli Ermellini hanno confermato l’obbligo economico posto a carico del marito nel corso del giudizio di divorzio, anche se quest’ultimo aveva dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa.

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