Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 55041/2016 ribaltando il giudizio di merito e precisando che obbligare qualcuno a cancellarsi dal noto social network, integra il delitto di atti persecutori.
La persecuzione tesa all’eliminazione del profilo facebook, invero, ingenera nella vittima un forte stato di ansia e paura, tale da indurla a cedere alla costrizione e, dunque, a cambiare le propria abitudini di vita
Circostanze tutte che sono descritte nella norma che qualche hanno fa ha introdotto il c.d. reato di stalking e che rilevano ai fini della sua punibilità.
Nella sentenza in commento, poi, il delitto risulta integrato – continua la Cassazione – indipendentemente dalla circostanza che la vittima sia ritornata assieme al suo persecutore, poiché ciò che rileva è la percezione di paura e timore provata dalla vittima, spinta addirittura cancellarsi da un innocuo e banale sociale network.