NULLO L'ACCORDO TRA LE PARTI SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO

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Cosi ha deciso la Cassazione con la sentenza del 30/01/2017 n. 2224.

Secondo gli ermellini la corresponsione di una somma rilevante, non può essere valutata dal Giudice come anticipazione sia dell’assegno di separazione, sia dell’assegno di divorzio.

La norma dettata all’art. 5 della legge sul divorzio, infatti, (legge 898/1970) non si può applicare al di fuori del giudizio di divorzio.

Gli accordi emersi in sede di separazione, quindi, devono essere interpretati secondo diritto, senza implicare in alcun modo rinuncia al successivo assegno divorzile.

 

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