Con la sentenza n. 26519 del 09/11/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio a tutela del contribuente, dichiarando nullo il pignoramento di Equitalia – ora Agenzia delle Entrate Riscossione – tutte le volte in cui non venga indicato il dettaglio dei crediti.
Gli Ermellini hanno rilevato che lo strumento concesso ad Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione è già di per sé particolarmente gravoso per il contribuente, in quanto può ordinare direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, senza obbligo di adire il Giudice.
Purtroppo il pignoramento così notificato da Equitalia si limita, per l’appunto, ad intimare il pagamento delle somme, senza specificare circa la natura del credito/debito.
Ebbene, la Corte ha deciso che la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica, costituisce motivo di nullità del pignoramento, che il contribuente può far valere con l’opposizione agli atti esecutivi.