La VI sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 7200/2016, ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento qualora la notifica dell’atto prodromico sia stata eseguita con consegna a un familiare presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica del destinatario.
Così gli Ermellini hanno annullato una cartella di pagamento contenente sanzioni per violazione al codice della strada, poiché i precedenti verbali di accertamento non erano stati ritualmente notificati.
Nonostante la tesi sostenuta da Equitalia quanto alla correttezza della notifica dei predetti verbali avvenuta nelle mani del familiare (sorella) convivente col destinatario, il contribuente ha invece dimostrato – con certificazione alla mano – che non trattavasi più di familiare convivente, atteso il trasferimento avvenuto 6 mesi prima.
Infatti, continua la Corte, non è sufficiente che il soggetto che riceve la notifica sia in rapporto di parentela col destinatario per aversi il perfezionamento della stessa, ma è altresì necessario che il familiare e/o addetto alla casa sia anche soggetto legato al destinatario da un rapporto di convivenza e che, per la costante quotidianità dei contatti, dia affidamento a che all’atto sia portato effettivamente a conoscenza del destinatario.