La clausola claims made è una regola contrattuale in base alla quale si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve e, pertanto, le relative garanzie operano solo dal momento in cui tale richiesta è ricevuta e non per il periodo precedente.
E’ una frequente clausola contrattuale che troviamo nelle polizze di responsabilità civile verso terzi, con esclusione della responsabilità civile auto.
Ebbene, con la sentenza 24645 del 2 Dicembre scorso, le SSUU della Cassazione hanno stabilito che la clausola claims made non è vessatoria, anche se il giudice del merito può dichiararla nulla per difetto di meritevolezza e tutte le volte in cui essa determini uno squilibrio tra diritti ed obblighi del consumatore.
La questione è giunta alle SSUU dopo che un uomo aveva richiesto all’ospedale il risarcimento, per sé e per suo figlio, per errore medico che aveva determinato il decesso della moglie; ospedale che a sua volte aveva chiamato a mannella la propria assicurazione professionale, la cui polizza comprendeva una clausola claims made.
Dopo un primo accoglimento, in sede di gravame la domanda di manleva proposta avverso la compagnia assicuratrice dall’ospedale, veniva rigettata in applicazione di una clausola di claims made, non considerata vessatoria dal giudice dell’appello, né invalida o inefficace sotto altri profili.
Con conseguente condanna al risarcimento direttamente in capo all’ospedale.