NON E' REATO CONSEGNARE ALL'AMICO LE PROVE DEL TRADIMENTO

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Articolo tratto Il Quotidiano Giuridico On line

In tema di reati in materia di privacy, ai fini della integrazione del delitto di trattamento di dati personali da parte di un privato in assenza del consenso dell’interessato, tale consenso non è richiesto quando la comunicazione del dato sensibile (che costituisce prova) avvenga ad opera di persona diversa dal titolare del diritto esercitato in giudizio, purché la condotta sia posta in essere a questo esclusivo scopo (e dunque il dato sia rilevante o comunque non manifestamente irrilevante nel processo), per il periodo strettamente necessario e sia autorizzato dal Garante della Privacy (autorizzazione che per casi simili è ricorrentemente data in via generale e preventiva).

Resta tuttavia il divieto, incondizionato, di trattare il dato sensibile relativo all’attività sessuale quando il diritto non sia di rango pari a quello dell’interessato, ovvero non consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

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