Nonostante il nostro ordinamento preveda il principio secondo il quale le spese legali seguono la soccombenza, è pratica purtroppo assai diffusa che i giudici pronuncino la compensazione delle spese.
Con grave pregiudizio per la parte che, per far valere le sue ragioni nonostante la “vittoria”, deve poi subire anche l’onere del pagamento delle proprie spese di giudizio.
In tale contesto, è assolutamente rilevante la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice d’appello (sentenza n. 5493/2017), la quale ha riformato una pronuncia resa in primo grado dal Giudice di Pace, con la quale un cittadino – pur avendo vinto il ricorso contro il Comune per una sanzione amministrativa illegittima – si era poi visto pronunciare la compensazione delle spese.
Ha quindi presentato appello, facendo altre presente che sul punto nulla aveva motivato il Giudice di prime cure.
Ebbene, il Tribunale campano ha dato ragione al cittadino, disponendo a carico di controparte il pagamento delle spese e annullando, quindi, la compensazione pronunciata in primo grado.