MILLE EURO AL MESE POSSONO BASTARE!

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Il Tribunale di Milano con la sentenza del 22 Maggio scorso ha stabilito che: Ai fini della valutazione di autosufficienza del richiedente l’assegno divorzile, una persona è indipendente economicamente quando è adulta e sana e può provvedere al proprio sostentamento, ossia disporre di risorse sufficienti per le spese essenziali quali il vitto e l’alloggio, ed esercitare i propri diritti fondamentali.

Un parametro – sebbene non esclusivo – di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare delle entrate che consente a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato, oggi pari a euro 11.528,41 annui, ossia circa 1.000 euro mensili.

Una delle prime applicazioni, questa del Tribunale di Milano, del nuovo principio dell’autosufficiente del coniuge, pronunciato solo pochi giorni fa dalla Cassazione (sentenza n. 1150472017) che ha di fatto rivoluzionato l’interpretazione dell’art. 5 legge sul divorzio.

Sulla base del nuovo principio giurisprudenziale, il Giudice che si trova a decidere in sede di divorzio delle condizioni economiche tra i coniugi, dovrà dapprima verificare se la domanda di assegno sia fondata e, quindi, se il coniuge so trovi effettivamente nell’impossibilità di procurarsi un reddito.

Nel compiere questo accertamento, dovrà informarsi al principio di autosufficienza e autoresponsabilità delle persone di darsi da fare per procurarsi un reddito sufficiente a vivere dignitosamente, senza necessariamente gravare sull’altro coniuge.

 

 

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