Con la sentenza n. 55134/2016 la Cassazione ha stabilito che in assenza di prescrizione medica, i farmaci richiesti possono essere consegnati dal farmacista solo in casi di urgenza.
Il decreto del Ministero della Salute del 31/03/2008 – continuano i Giudici – individua proprio le categorie di pazienti che possono ricevere tali medicinali anche senza immediata prescrizione: pazienti cronici oppure con necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.
In ogni caso, poi, il farmacista deve conoscere il particolare stato di salute del paziente che necessita della urgente cura, di cui chi richiede il farmaco deve dare prova.
Il decreto, inoltre, prescrive che tutti i farmaci iniettabili , ad esclusione dell’insulina e degli antibiotici, siano consegnabili senza ricetta solo in caso di dismissione dall’ospedale.
Pertanto, sulla base di tali principi, la Cassazione ha riformato la sentenza impugnata, prosciogliendo un farmacista che si era visto chiamare in causa per non aver consegnato un farmaco ad un paziente (privo della necessaria prescrizione), il cui medico curante avevo solo consigliato, ma non prescritto il farmaco stesso.