Articolo de Diritto Minorile del 04/07/2017
Il Gruppo famiglia e minori degli Osservatori sulla giustizia civile di varie regioni d’Italia ha formulato, nell’ambito dell’Assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile tenutasi a Roma dal 19 al 21 maggio 2017 presso la Corte di Cassazione, le Linee guida sul contributo al mantenimento dei figli.
Finalità del documento è quella di individuare in via preventiva, nel prioritario interesse della prole, le modalità per determinare la misura di un assegno di mantenimento il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o, comunque, dalla frequenza.
Di seguito i punti principali.
Contenuto dell’assegno di mantenimento. Si intendono ricomprese nell’assegno di mantenimento le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e quelle che presentano, quale requisito temporale, la periodicità, quale requisito quantitativo, la non gravosità e quale requisito funzionale, l’utilità e la necessarietà.
Assegno perequativo e spese extra. Non sono ammesse compensazioni tra somme dovute per le spese extra e l’assegno mensile di mantenimento e viceversa in quanto in tal modo si realizzerebbe una forfettizzazione delle spese extra che risulterebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento.
Spese extra assegno. Tutte le spese extra devono essere documentate e vanno ripartite tra i genitori pro quota secondo una misura che il giudice deve determinare espressamente in conformità al principio di proporzionalità. Si possono individuare due categorie di spese extra: quelle per le quali non è necessario il previo accordo dei genitori (pur essendo suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità) e quelle che, invece, lo richiedono, in forma espressa o tacita. Qualora tale accordo manchi e/o vi sia un rifiuto al rimborso, sarà necessaria una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all’interesse del figlio o alla necessità e congruità rispetto all’entità e sostenibilità della spesa.
Rimborso al genitore anticipatario. Sarebbe auspicabile che i genitori provvedano contestualmente al pagamento delle spese extra assegno per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Qualora ciò non avvenga, il genitore anticipatario deve, entro 30 giorni dalla spesa, richiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione. L’altro genitore dovrà, quindi, procedere con il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale, sussidi e assegni familiari. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta devono essere intestati ai figli, ove possibile, e consegnati in copia all’altro genitore ai fini della deducibilità dal reddito che opera nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico sono effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie devono essere ripartiti tra entrambi in genitori pro quota.
Gli assegni familiari, infine, devono essere corrisposti al genitore collocatario e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvo diversi accordi o diversa indicazione giudiziale.