MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

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La Sez. II penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39331 del 22/09/2016 ha nuovamente ribadito come il reato di maltrattamenti in famiglia si configuri anche in seguito alla cessazione della convivenza ed anche in presenza di separazione, qualora l’attività persecutoria si contestualizzi in ambito familiare.

Infatti, continua la Corte, il vincolo coniugale con la separazione non viene meno, ma solo si “affievolisce”, rimanendo intatti i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione.

Indi per cui qualora la condotta criminosa incida sui rapporti familiari, la separazione non esclude la configurazione del delitto descritto dall’art. 572 c.p., non rappresentando la convivenza elemento essenziale per la determinazione del suddetto reato.

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