L'OMICIDIO STRADALE E LA PRIMA GIURISPRUDENZA

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In seguito all’entrata in vigore della legge n. 41/2016 sull’omicidio stradale, si sono posti i primi problemi di interpretazione pratica.

Le Procure hanno pensato, quindi, di stilare delle linee guida  (procura di Bergamo, di Firenze, di Sondrio, di Trento, di Udine) affrontando come primo quesito la problematica dell’accertamento del guidatore di un eventuale stato di alterazione, posto che la nuova disciplina prevede un aggravamento sanzionatorio per casi simili.

Il problema si pone, invero, per i prelievi di sangue per quali il conducente non rilasci il proprio consenso. In tali casi, il rifiuto espone lo stesso a responsabilità penale (artt. 186 e 187 CdS), ma ciò non consente de plano di contestargli l’omicidio stradale o le lesioni stradali aggravate.

Secondo gli orientamenti delle Procure richiamate, potrebbe farsi riferimento alla disciplina della procedure di prelievo coatto di cui agli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p., i quali consentono che nei casi di urgenza sia il P.M. a disporre il prelievo coatto del sangue.

Altre Procure (come quella di Udine) ritengono invece che sia sempre possibile procedere al prelievo ematico da parte dei sanitari, anche se il conducente fosse privo di coscienza, a fronte della lieve sofferenza provocata. Solo laddove i sanitari ritengano di non procedere al predetto prelievo, allora sarà necessaria l’autorizzazione del P.M.

Altro aspetto toccato è quello relativo agli accertamenti urgenti che è necessario porre in essere, anche e soprattutto in termini di ricostruzione della dinamica del sinistro.

Le Procure pongono particolare attenzione e rilevanza alla necessità di sottoporre a sequestro i veicoli coinvolti (misura che infatti è praticamente necessaria in tutti i casi di omicidio o lesione stradale), nonché ai rilievi fotografici e descrittivi, soprattutto per rilevare immediatamente eventuali elementi dai quali desumere l’aggravamento del reato.

Da ultimo le problematiche riguardanti i profili procedurali, al fine di raccordare il novellato art. 189 CdS che non permette l’arresto del conducente che nelle successive 24 ore dall’incidente si metta a disposizione dell’autorità giudiziaria, col novellato art. 380 c.p.p. che prevede invece l’obbligo dell’arresto in flagranza per l’omicidio colposo stradale nei casi di cui al comma II e III dell’art. 589 c.p.

Quasi tutte le Procure ritengono che l’art. 189 CdS comma 8 escluda l’arresto per il conducente che rimanga sul posto solo per il delitto di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., ma non per quello di lesioni personali stradali o gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p., tanto meno per l’omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.

In definitiva, secondo l’indirizzo delle Procura, si può non procedere ad arresto solo nel caso di conducente che si ponga alla fuga dopo un incidente con il quale abbia provocato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.

In tutti gli altri casi, si procede obbligatoriamente all’arresto.

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