La Casazione sezione lavoro con la sentenza n. 2326 del 5 Febbraio 2016 ha stabilito che, nelle procedure di mobilità, la comunicazione di licenziamento al lavoratore e la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati agli uffici competenti e ai sindacati, deve essere fatta contestualmente, pena la nullità del licenziamento intimato.
Infatti, continua la Cassazione, e’ solo grazie alla comunicazione prevista dall’art. 4 comma 9 Legge 223/1991 (ovvero quella effettuata ad uffici competenti e sindacati) che il lavoratore conosce le motivazioni del suo licenziamento e può, quindi, approntare la sua tutela.
Diversamente, mancando il requisito della “contestualità” fra le due comunicazioni, si verrebbe a vanificare la garanzia posta a tutela del lavoratore.