L'ESTEROVESTIZIONE DOPO LA SENTENZA "DOLCE&GABBANA"

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Con il decreto di archiviazione il G.I.P. di Macerata ha accolto la richiesta della Procura che aveva indagato su una presunta vicenda di esterovestizione.

In sostanza, in seguito all’accertamento della Direzione Regionale delle Marche, la Procura aveva contestato ad una società di Civitanova Marche, il delitto di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, per omessa presentazione della dichiarazione ires.

La società di diritto portoghese sarebbe stata esterovestita, ovvero pur avendo la sede amministrativa effettiva in Italia (a Civitanova Marche), la sede legale era stata fissata in Portogallo, al fine di sottrarsi agli adempimenti fiscali e tributari italiani.

Si era poi accertato che le direttive gestionali ed amministrative assunte in seno alla società, venivano manifestate quasi esclusivamente  via mail.

La Procura, però, sulla base dei principi espressi dalla sentenza “Dolce&Gabbana”, ha ritenuto di dover richiedere l’archiviazione, integralmente accolta dal Gip.

Quest’ultimo ha rilevato che, come per la sentenza “Dolce&Gabbana” (Cassazione n. 43809/2015) rilevare che  “in sé, anche un “ufficio” può essere ritenuto sufficiente a integrare una stabile organizzazione ovvero essere utilmente valutato quale luogo di effettivo esercizio di un’attività di impresa valutando se del caso, se a tale “ufficio” corrisponda una costruzione di puro artificio volta a lucrare benefici fiscali”, non sempre è sufficiente.

Invero, nel caso di società con sede legale estera controllata, non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede di direzione effettiva, l’individuazione del luogo ove partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ove esso si identifichi con la sede della controllante italiana.

Sarà altresì necessario accertare che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ovvero una casella postale o schermo” .

D&G

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