La Cassazione sezione VI civile, con ordinanza n. 17655 resa il 6 Settembre scorso, ha stabilito che le spese di spedizione della fattura telefonica, poiché afferenti all’esecuzione della prestazione dedotta in contratto, fanno parte della base imponibile soggetta ad iva.
Sulla base di tale principio gli Ermellini hanno accolto il ricorso di una compagni telefonica – uniformandosi ad un precedente orientamento – secondo il quale in tema di rapporto di utenza telefonica, le spese di spedizione della fattura a mezzo servizio postale, previste dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare l’utente, non costituiscono un’anticipazione in nome per conto dell’utente stesso, ma solo un’anticipazione per conto (e nell’interesse) dell’utente e, dunque, non danno luogo all’ipotesi di cui all’art. 15 n. 3 DPR 633/1972.
Legittimamente, dunque, l’operatore telefonico può richiedere in bolletta all’utente quanto anticipato per le spese di spedizione della fattura, somme come tali assoggettabile alla tassazione iva.