La disciplina edilizia (Legge 47/85 e DPR 380/2001) prevede, oltre alle ipotesi dettate dalle regole generali, due casi specifici di sospensione dei termini prescrizionali. La prima ipotesi è quella relativa al condono edilizio, subordinata al pagamento di un’oblazione.
La seconda ipotesi è quella di cui agli artt. 36 e 45 DPR 380/2001 al fine di regolarizzare le violazioni edilizie di carattere formale, con il recupero dell’intervento abusivo ed il pagamento di di un’oblazione. Su tale domanda deve pronunciarsi l’amministrazione interessata nel termine di 60 giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende rigettata (silenzio-rifiuto).
Proprio su questa ipotesi sono intervenute le SSUU con la sentenza n. 15427 del 13/04/2106 stabilendo il seguente principio: “La sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione della istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 DPR 380 del 2001 deve essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio. In caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 DRP 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159 prima comma n. 3 c.p.”.
Da ciò deriva che qualora siano le parti a chiedere tale sospensione con il differimento dell’udienza oltre il sessantesimo giorno previsto dalla norma edilizia, i termini di prescrizione si sospendono per tutta la durata del procedimento, di modo che da un lato la disciplina non risulterà ostativa ad una vantaggiosa pronuncia tardiva dell’autorità competente dovuta alle lungaggini burocratiche che spesso si incontrano; dall’altro, impedirà alle parti di ricorrere a tale strumento per eludere i termini prescrizionali.