LE MORTI SUL LAVORO: RISARCIMENTO AI PROSSIMI CONGIUNTI

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La  Corte d’Appello di Potenza con la sentenza del  19 maggio 2016 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del proprio congiunto, formulata iure proprio dai familiari, ex art. 2043 c.c.

Ciò nell’ipotesi in cui le condizioni in cui il lavoratore è stato costretto a svolgere la propria prestazioni, non siano state rispettose dei dettami di cui all’art. 2087 c.c. e, quindi, siano state la causa e/o la concausa della sua morte.

Un diritto al risarcimento che è stato ben cristallizzato con le note sentenze del 2008 delle SSUU, le quali – nel definire le varie voci di danno non patrimoniale e la loro risarcibilità – hanno individuato espressamente anche il danno da perdita di un prossimo congiunto, in quanto lesivo dell’interesse della persona, costituzionalmente protetto, dagli artt. 2, 29, e 30, posti a tutela della persona, sia nel proprio sviluppo che nell’estrinsecazione della sua personalità anche all’interno della famiglia (cfr. soprattutto Cass. civ. SS.UU, n. 26972/2008).

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