L’auto riduzione dell’assegno mensile da parte dell’ex coniuge non è sufficiente per dedurne il patimento di uno «stato di bisogno» da parte della moglie e dei figli atto a configurarne la responsabilità penale per «violazione degli obblighi di assistenza».
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Sez. VI penale con la sentenza 31 maggio 2016 n. 23010, accogliendo il ricorso del marito e precisando che l’effettivo stato di bisogno dell’ex coniuge deve essere provato e tenuto distinto dal mancato veramento dell’assegno divorzile, in quanto è necessaria una valutazione di altre complementari esigenze come ad esempio l’istruzione,l’abbiagliamento e altre spese simili.
Dunque, l’auto riduzione dell’assegno mensile da parte dell’ex coniuge – continua la Corte – non prova automaticamente lo stato di bisogno in cui sarebbero incorsi la moglie ed i figli, con ciò scriminando la condotta dell’uomo.
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