L'ASSEMBLEA NON PUO' RATIFICARE LE DELIBERE CONDOMINIALI NULLE

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Il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 1942 del 15 Giugno scorso, ha nuovamente precisato come il condominio non può ratificare delibere assembleari già dichiarate nulle o annullate precedentemente da un Giudice con sentenza passata in giudicato.

Nel caso di specie il Tribunale si era trovato a decidere del potere di autotutela riconosciuto al condominio, il quale a norma degli artt. 2377 penultimo comma c.c. e 1444 c.c., può sostituire una delibera pregressa con una nuova.

Nel caso sottoposto al tribunale era stato esercitato tale potere, ma il Condomino aveva sostituto la delibera invalida con altra delibera che non recava alcun contenuto novativo, ma bensì di identico contenuto, che ricalcava il precedente già dichiarato viziato dall’autorità giudiziaria.

Sotto tale profilo, continua il tribunale, è necessario distinguere le delibere assembleari annullabili, che presentano vizi procedimenti e che vanno impugnate ex art. 1137 c.c. entro 30 giorni; dalle delibere nulle che possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, quindi anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole, senza alcun limite temporale. Nulle sono le delibere con oggetto impossibile o illecito e quelle che ledono diritti assicurati ai singoli condomini.

Dunque mentre la delibera annullabile può essere sanata sostituendola con una nuova, così non può dirsi per la delibera nulla, in cui sarà necessaria una nuova deliberazione dal contenuto innovativo. Proprio come nel caso affrontato dalla sentenza.

 

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