L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO giurisprudenza e responsabilità in proprio del rappresentante dell’ente di gestione

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La disamina della recente giurisprudenza di legittimità e di merito perimetra le responsabilità proprie dell’amministratore di condominio. Lo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO, con l’Avv. Carmine Laurenzano ha infatti selezionato e commentato alcune recenti pronunce.

La Sentenza n. 1002/2025 del 15/01/2025 della Corte di Cassazione sembra aver chiarito un punto dibattuto dalla giurisprudenza di merito (con pronunce contrastanti) stabilendo che l’obbligo di comunicare al creditore del Condominio i dati dei condomine morosi previsto dal I comma dell’art. 63 disp att. cc. rientra tra i compiti propri dell’amministratore e non tra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio. E’ pertanto esclusa la responsabilità del Condominio e l’onere, e la relativa condanna, pertanto ricadono direttamente in capo all’amministratore, integrando, l’eventuale omissione e violazione dell’obbligo di comunicazione, una ipotesi di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi creditori.

Con la Sentenza n. 172 del 2025 il Tribunale Civile di Roma, in applicazione dell’art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010, ha sanzionato l’amministratore di condominio che non partecipando alla mediazione obbligatoria non ha addotto un giustificato motivo impeditivo, condannandolo al pagamento pari ad una somma pari all’importo del contributo unificato per il giudizio.

Sempre il Tribunale Civile di Roma, in linea ormai con una granitica giurisprudenza di merito e di legittimità, con Ordinanza del 18/02/2025, accogliendo il ricorso dello Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO, con l’Avv. Carmine Laurenzano, ha confermato il principio secondo cui a seguito dell’adozione della delibera di revoca (ovvero in caso di dimissioni irrevocabili) l’amministratore è tenuto, tra l’altro, a restituire ogni cosa di pertinenza del condominio, senza che per l’inottemperanza a tale obbligo si debba fare ricorso al Tribunale a norma dell’ultimo comma dell’art. 1105 c.c., potendosi legittimamente richiedere l’adozione di un provvedimento di urgenza a norma dell’art. 700 c.p.c.” (Cass.: 11472/1991). In particolare, in accoglimento delle doglianze avanzate dallo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO, il Tribunale ha condannato l’ex amministratore alla restituzione e consegna di tutta la documentazione e al pagamento delle spese di lite per il procedimento.

Si tratta solo di alcuni dei casi di pronunce che delineano da una parte la necessaria professionalità dell’amministratore di Condominio, dall’altra la correlata responsabilità per gli adempimenti cui è chiamato il rappresentante dell’ente di gestione; responsabilità di cui peraltro è chiamato a rispondere direttamente in proprio e non nell’ambito dei poteri di rappresentanza e gestione ex artt. 1130 e 1131 cc., ricordando che l’incarico gestorio assolto dall’amministratore del condominio edilizio, ex art. 1129 c.c., in una prospettiva qualificatoria giuridica, va ricondotto agli schemi del mandato ex art. 1173 cc.

Lo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO è disponibile per offrire consulenza e assistenza legale; per maggiori info e contatti, scrivere a info@avvocatigiustilaurenzano.it, e/o contattare lo 0664850184 – 3400583986

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