Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 3695 del 25/02/2016, ribaltando la decisione emessa dal Tribunale e confermata in appello, che aveva escluso la responsabilità della scuola verso un’alunna che, a causa del pavimento scivoloso, era caduta negli spogliatoi riportando delle lesioni.
I genitori della malcapitata alunna aveva adito il MIUR per ottenere il ristoro del danno, ma quest’ultimo aveva disconosciuto ogni responsabilità adducendo l’impossibilità di un controllo continuativo e costante su tutti gli istituti scolastici, in particolare laddove l’evento si sia verificato, come nel caso di specie, all’interno dei locali adibiti a spogliatoio che non si trovavano nel detto istituto scolastico, ma in un centro sportivo comunale, pur essendo utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva degli alunni della scuola.
Tesi accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, ma che è’ stata censurata dalla Cassazione.
Il giudice di legittimità, invero, ha considerato la natura contrattuale della responsabilità sia della scuola che dell’insegnante, a mente della quale col contratto medesimo si viene a creare un rapporto giuridico tra alunno ed insegnante, in cui grava su quest’ultimo l’obbligo di vigilanza e protezione.
Inoltre, continua la Cassazione, i locali spogliatoio dove l’incidente e’ avvenuto, pur non trovandosi all’interno della scuola, erano comunque sottoposti in quelle ore alla custodia della scuola stessa, che dunque risulta parimenti responsabile dell’infortunio occorso alla bimba.