LA MALATTIA E' COMPATIBILE CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA

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Così ha stabilito la Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 15989 del 1° Agosto scorso, precisando che lo svolgimento da parte del lavoratore di una diversa attività professionale in favore di terzi durante il periodo di malattia, non è vietata in assoluto.

Essa presuppone che non sia pregiudizievole per il pieno recupero delle migliori condizioni di salute del dipendente infermo nel tempo più breve e, quindi, che non si ponga nella prospettiva di poter compromettere o ritardare una piena guarigione ed il rientro al lavoro.

Per verificare ciò, è necessario un accertamento in concreto, diretto a verificare la natura della patologia sofferta dal lavoratore ed il contenuto della nuova attività svolta.

 

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