Con la sentenza del 23 Febbraio 2016 (Pajic contro Croazia) la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che il partner di una coppia dello stesso sesso, ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per ragioni legate al ricongiungimento familiare.
Gli Stati membri, infatti, pur dotati di autonomia quanto alle politiche sull’immigrazione, non possono violare il diritto alla vita familiare degli individui.
Così la CEDU ha condannato la Croazia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e del divieto di discriminazione (articolo 14), riconoscendo il diritto alla vita familiare anche ai legami di fatto e non solo a quelli formalizzati attraverso il matrimonio e, dunque, anche alle coppie omosessuali.
Evidente allora, continua la CEDU, che consentire l’attribuzione del permesso di soggiorno per il ricongiungimento unicamente ad un partner eterosessuale e non anche omosessuale, comporta una violazione della Convenzione con una evidente disparità di trattamento.
Sul medesimo orientamento ed in senso conforme si era già espresso in Italia il Tribunale di Reggio Emilia, accogliendo la richiesta di un immigrato dell’Uruguay che, dopo aver sposato in Spagna il proprio compagno di nazionalità italiana, si era visto negare la carta di soggiorno con la motivazione che lo Stato Italiano non riconosce i matrimoni omosessuali.
Adito il Tribunale, l’immigrato ha ottenuto ragione della sua richiesta, precisando il Giudice che in base alla direttiva comunitaria in materia (2004/38/CE), recepita con il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, il coniuge di un cittadino di uno Stato Membro ha il pieno diritto a ricongiungersi col suo partner/coniuge, indipendentemente dal sesso dei due.